Il segreto della felicità nella coppia? Resta ancora un segreto. – Anonimo

Tutti sappiamo che la crisi in una coppia è molto più gestibile e superabile quando si interviene tempestivamente e non quando la relazione è ormai logora e la situazione di crisi, ormai, non è più risolvibile. Lo stesso vale per le imprese.

Con questo spirito, il Codice della crisi, ovvero il D.Lgs. 14/2019,  ha modificato articolo 2086 del codice civile, entrando in vigore il 16 marzo 2019 con l’attuazione della prima parte dello stesso, e ha previsto l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.

Gli obiettivi della norma sono:

  • salvaguardare la continuità aziendale
  • rilevare tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa
  • rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale
  • attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi

Discende da questi obiettivi il fatto che l’istituzione degli assetti spetti esclusivamente agli amministratori dell’azienda.

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, con la seconda parte della sua attuazione, è finalmente entrato pienamente in vigore a partire il 15 luglio 2022.

Ultimo “ritocco” è stato fatto il 15 giugno 2022 con un Decreto Legislativo che ha introdotto alcune modifiche per recepire la Direttiva Insolvency (2019/1023).

In particolare, ha toccato anche gli “assetti aziendali” sostituendo l’articolo 3 del Codice della Crisi, così ridenominandolo:

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa” e dove si definisce il concetto di adeguatezza degli assetti.  

Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, gli assetti devono consentire congiuntamente di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  1. verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (nuovo orizzonte temporale in seguito alla modifica) nonché di rilevare i segnali di allarme relativamente ai debiti scaduti – verso fornitori, per retribuzioni e nei confronti di creditori pubblici qualificati– e ad eventuali esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;
  2. ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata per poter effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

La lista di controllo e il test pratico sono contenuti nell’allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021.

Nonostante l’obbligatorietà imposta dal legislatore, non è stato previsto un modello cogente per la predisposizione di un assetto adeguato, lasciando libero arbitrio alla valutazione discrezionale da parte degli amministratori.

 

Come devono essere gli assetti per poter essere definiti adeguati?

Un primo spunto operativo si ricava dalla sentenza n. 3711/2020 del 15.09.2020 del Tribunale di Roma, il quale prevedendo di applicare le regole del c.d. business judgment rule anche all’adeguatezza degli assetti, stabilisce che gli amministratori dovranno dimostrare di:

  • aver recepito tutte le informazioni possibili
  • aver effettuato tutte le verifiche a sua disposizione
  • aver agito secondo la diligenza professionale nelle scelte effettuate

il tutto sulla base di parametri qualitativi e quantitativi legati alla natura e alla dimensione dell’impresa.

Più efficace e di maggiore aiuto per gli amministratori si è dimostrato il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 188/2021.

I giudici cagliaritani sono entrati nel merito delle specifiche carenze riscontrate fornendo di conseguenza fornendo concreti spunti operativi per la predisposizione di adeguati assetti:

  • organizzativi
  • amministrativi
  • contabili

In relazione all’assetto organizzativo sono stati individuati i seguenti standard minimi:

  1. organigramma aggiornato, completo dei suoi elementi essenziali;
  2. presenza di un mansionario;
  3. progettazione della struttura organizzativa
  4. evitare la polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l’ordinaria gestione dell’impresa (ufficio amministrativo);
  5. adozione di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.”

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo gli elementi di base sono:

  1. redazione di un budget di tesoreria;
  2. redazione di strumenti di natura previsionale;
  3. redazione di una situazione finanziaria giornaliera;
  4. presenza di strumenti di reporting;
  5. redazione di un piano industriale.

In ultimo, per quanto concerne l’assetto contabile, è fondamentale che:

  1. la contabilità generale debba essere aggiornata per consentire di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l’informativa ai sindaci;
  2. esista una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;
  3. l’analisi di bilancio non sia unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;
  4. venga redatto il rendiconto finanziario.

I giudici hanno sottolineato la rilevanza degli assetti aziendali evidenziando il fatto che la violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti “è più grave quando la società non si trova in crisi” perché in tale momento essa dispone di “risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.

In altri termini, è più facile farsi prestare un ombrello quando c’è il sole che quando piove: amministratori avvisati, mezzi salvati.